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Notizia: MOD. 730/2009 - LE NOVITA' IN DETTAGLIO

2009-01-23 00:00:00

 

 Principali novità della dichiarazione dei redditi Mod. 730/2009

 

 

 

CONIUGE E FAMILIARI A CARICO

Da quest'anno, nel limite di € 2.840,51 che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, si deve tenere conto anche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime agevolato previsto per i contribuenti minimi, introdotto dalla Legge finanziaria 2008.

 

SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA DI SFRATTO

Il D.L. n. 158/2008, recentemente convertito in Legge, ha previsto la sospensione della procedura esecutiva

di sfratto dal 1° marzo 2008 al 30 giugno 2009, nei confronti dei soggetti (residenti nei comuni capoluoghi di

provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa) che si trovano in particolari condizioni di disagio abitativo.

Si ricorda che, per beneficiare della citata sospensione, il contribuente non deve possedere altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

Inoltre:

  • il reddito annuo familiare deve essere inferiore a 27 mila euro;
  • nel nucleo familiare devono essere presenti:

􀂾 figli fiscalmente a carico;

oppure

􀂾 soggetti di età superiore ai 65 anni;

oppure

􀂾 malati terminali;

oppure

􀂾 portatori di handicap con invalidità superiore al 66%.

 

Qualora l'immobile sia locato a soggetti destinatari della sospensione della procedura esecutiva di sfratto è necessario compilare due distinti righi del quadro B, Mod. 730/2009:

􀂾 un rigo è riservato all'esposizione dei dati del fabbricato relativi al periodo di sospensione (dal 1° marzo al 31 dicembre 2008);

􀂾 l'altro rigo è riservato all'esposizione dei dati dello stesso fabbricato relativi alla restante parte dell'anno (dal 1° gennaio al 28 febbraio 2008).

In particolare, per i proprietari dei suddetti immobili è stata prevista l'esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo per il quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto (1° marzo - 31 dicembre).

 

 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO

L'articolo 2, D.L. n. 93/2008, ha introdotto, in via sperimentale per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di beneficiare di una tassazione agevolata dei compensi percepiti per:

  • lavoro straordinario;
  • lavoro supplementare (contratto di lavoro part-time)
  • premi di produttività.

L'agevolazione consiste nell'applicazione ai suddetti compensi di un'imposta sostitutiva, pari al 10%, entro i limiti di € 3.000,00.

Ai fini della compilazione del Mod. 730/2009, è stato introdotto il nuovo rigo C5, la cui compilazione può essere obbligatoria o facoltativa a seconda delle particolari situazioni in cui si trova il lavoratore dipendente.

Nel caso in cui il contribuente abbia optato per la tassazione agevolata, risulteranno compilati i punti 77 e 78 del

Mod. CUD 2009; diversamente, qualora il sostituto abbia applicato quella ordinaria, risulteranno compilati i punti 77 e 80 del Mod. CUD 2009.

 

In particolare, la compilazione del rigo C5 è obbligatoria nel caso in cui sono stati percepiti compensi da più datori di lavoro. Di conseguenza, il contribuente sarà in possesso di più Cud 2009 non conguagliati nei quali la somma degli importi dei punti 77 (compensi assoggettati a imposta sostitutiva) risulta superiore a euro 3 mila.

In questo caso i datori di lavoro hanno assoggettato i compensi corrisposti per lavoro straordinario a imposta sostitutiva e il lavoratore ha fruito della tassazione agevolata su un ammontare complessivo eccedente il limite di € 3.000,00.

L'altra ipotesi è quella del superamento del limite massimo di 30 mila euro di reddito di lavoro dipendente eavere comunque beneficiato di un'imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti previsti.

In entrambe le ipotesi appena analizzate il lavoratore dovrà chiedere la tassazione ordinaria dei compensi ricevuti in sede di dichiarazione dei redditi.

In ogni caso la scelta andrà effettuata barrando le colonne 4 e 5 del suddetto rigo:

  • colonna 4 "Tassazione ordinaria", se i compensi sono stati assoggettati a tassazione agevolata e si intende passare a quella ordinaria;
  • la colonna 5 "Tassazione sostitutiva", se i compensi sono stati assoggettati a tassazione ordinaria e si intende fruire della tassazione agevolata. Condizione necessaria per effettuare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2007 un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 30.000,00.

 

PROROGA DELLA DETRAZIONE DEL 55% PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

L'articolo 1, commi da 20 a 24, Legge finanziaria 2008, ha disposto la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della detrazione IRPEF del 55%, relativa alle spese sostenute per interventi di carattere edilizio, finalizzati all'ottenimento di un risparmio energetico.

Si ricorda che le tipologie di intervento che possono beneficiare della detrazione riguardano:

  • la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
  • gli interventi sull'involucro di edifici esistenti;
  • l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

L'agevolazione in esame, entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento, da quest'anno può essere ripartita in un numero di rate annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci.

Di conseguenza, la Sezione V del quadro E, Mod. 730/2009, relativa alle spese per interventi finalizzati

all'ottenimento di un risparmio energetico per le quali spetta la detrazione del 55%, è stata completamente rivista:

La nuova sezione risulta essere composta di 3 righi, ognuno dei quali suddiviso in 7 colonne:

  • colonna 1, nella quale deve essere indicato il codice che individua la tipologia di intervento;
  • colonna 2, nella quale deve essere indicato l'anno in cui sono state sostenute le spese;
  • colonna 3, da barrare qualora le spese sostenute per lavori iniziati nel 2007 siano ancora in corso nel 2008;
  • colonna 4, nella quale deve essere indicato il codice fiscale di colui che ha effettuato la trasmissione della

documentazione all'ENEA per conto del dichiarante (non va compilata se la documentazione è trasmessa dal dichiarante);

  • colonna 5, nella quale deve essere indicato il numero di rate in cui si è scelto di ripartire la detrazione (la scelta è irrevocabile);
  • colonna 6, nella quale deve essere indicato il numero della rata utilizzata nel 2008;
  • colonna 7, nella quale deve essere indicato l'ammontare della spesa sostenuta entro i limiti previsti per ciascuna tipologia di intervento.

Si noti che la possibilità di rateizzare le spese in esame in un periodo compreso tra tre e dieci anni non si estende alle spese sostenute nel 2007, per le quali permane l'obbligo della ripartizione della detrazione in tre rate annuali.

Il Decreto Legge 185/08 è intervenuto specificando che la fruizione delle detrazioni per le spese sostenute nel 2008, 2009 e 2010, è subordinata alla presentazione di un'istanza da inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate ed all'accettazione della stessa (la mancata risposta dell'Amministrazione vale come rifiuto, c.d. "silenzio-dissenso"), nei limiti delle risorse stanziate.

Il decreto dispone inoltre che, relativamente alle spese già sostenute nel 2008, i contribuenti la cui istanza verrà rigettata potranno "ripiegare" sulla più limitata detrazione del 36% per spese di recupero del patrimonio edilizio.

In particolare, le nuove regole (che attualmente sono comunque in vigore) non si dovrebbero applicare al 2008:

di conseguenza, chi ha già sostenuto le spese nel 2008 potrà recuperare il 55% senza fare alcuna domanda alle Entrate. Inoltre, anche per gli anni successivi dovrebbe essere abrogato il "silenzio-dissenso" da parte del Fisco.

E' da sottolineare che comunque siamo in attesa di ulteriori modifiche che potrebbero essere apportate a breve dalla conversione in legge del D.L. 185/08 (c.d. "Decreto anticrisi"),.

 

PROROGA DELLA DETRAZIONE DEL 36% PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE

L'articolo 1, comma 17, Legge finanziaria 2008, ha disposto la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della detrazione IRPEF del 36%, relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Si ricorda che possono beneficiare di tale detrazione i soggetti che nel 2008 o negli anni precedenti hanno sostenuto spese relative:

  • alla ristrutturazione di immobili;
  • all'acquisto o all'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati (escluse quelle sostenute nel 2007);
  • agli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi (solo per gli anni precedenti al 2007).

Si noti che il disegno di legge alla Finanziaria 2009 intende prorogare l'agevolazione anche per le spese sostenute nel 2011.

 

PROROGA DELLA DETRAZIONE DEL 20% PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

L'articolo 1, comma 20, Legge finanziaria 2008, ha prorogato per gli anni 2008, 2009 e 2010, le agevolazioni fiscali di cui all'art. 1, commi 353, 358 e 359, Finanziaria 2007, relative all'acquisto di:

  • frigoriferi e congelatori a basso consumo energetico (comma 353);
  • motori ad alta efficienza energetica (comma 358);
  • variatori di velocità, c.d. "inverter" (comma 359).

 

 "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.[...]"

Si ricorda che, relativamente alle suddette tipologie di spesa, è possibile beneficiare di una detrazione fiscale del 20%, entro il limite massimo di detrazione pari a:

  • 200,00 euro per frigoriferi e congelator congelatori;
  • 1.500,00 euro per motori ed inverter.

 

AUMENTO DEL LIMITE DEGLI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

L'articolo 1, comma 202, Legge finanziaria 2008, è intervenuto a modifica dell'articolo 15, comma 1, lett. b), TUIR, innalzando da € 3.615,20 ad € 4.000,00 l'importo massimo di interessi passivi, relativi a mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale, su cui calcolare la detrazione del 19%.

La nuova disposizione è entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008 e vale, quindi, a partire da questa dichiarazione.

Si noti che l'innalzamento del limite massimo su cui calcolare la detrazione del 19% prescinde dalla data di stipula del mutuo, anche qualora sia stato rinnovato con un diverso istituto bancario.

In sostanza, il nuovo limite massimo di € 4.000,00 è applicabile non solo ai mutui stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2008, bensì anche ai mutui contratti negli anni precedenti.

Pertanto, i contribuenti che fino allo scorso anno potevano beneficiare della detrazione nel limite massimo di € 3.615,20, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2008, Mod. 730/2009, potranno recuperare degli importi più "sostanziosi" a fronte del maggiore limite massimo agevolabile pari ad € 4.000,00.

Diversamente da quanto previsto per la tipologia di mutuo di cui sopra, rimane invariato l'importo massimo di € 3.615,20 relativamente ai :

  • mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993 (2.065,83);
  • mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici (€ 2.582,28);
  • mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (€ 2.582,28).

FARMACI DA BANCO

Ai fini della detraibilità delle spese sostenute per medicinali acquistabili senza prescrizione medica (farmaci "da

banco"), per il periodo d'imposta 2008, Mod. 730/2009, il contribuente deve necessariamente essere in possesso del c.d. "scontrino fiscale parlante": Non è più possibile utilizzare documenti integrativi redatti dal contribuente o rilasciati dalle farmacie.

 

Si ricorda, infatti, che per il periodo d'imposta 2007, Mod. 730/2008, ai fini della detrazione, le spese per medicinali da banco potevano essere certificate anche tramite scontrino fiscale "non parlante", qualora lo stesso fosse integrato dal contribuente o dalla farmacia con l'indicazione:

  • del codice fiscale dell'acquirente;
  • della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.

L'impossibilità, a partire dal 2008, di integrare lo scontrino generico (senza le specifiche indicazioni richieste) con un documento accompagnatorio redatto dal contribuente o dalla farmacia, è stato ribadito dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 30/2008:

"Resta inteso che, per la certificazione delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, non potranno essere considerati validi documenti privi delle caratteristiche individuate dagli articoli 10, comma 1, lettera b) e 15, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917 del 1986, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006".

In sostanza, diversamente da quanto previsto per la dichiarazione dei redditi 2007 (Mod. 730/2008), per i redditi 2008 (Mod 730/2009), ai fini della detrazione delle spese per farmaci da banco potranno essere accettati solamente i c.d. "scontrini parlanti", indicanti la natura e qualità del bene, la quantità acquistata ed il

codice fiscale del destinatario.

Chiaramente, qualora il contribuente sia privo dello scontrino parlante in sede di dichiarazione dei redditi perderà, di fatto, il diritto alla detrazione.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta anche sulla questione relativa alla detraibilità o meno dei parafarmaci (quali ad esempio integratori alimentari, colliri, pomate ecc..,) chiarendo inequivocabilmente attraverso la risoluzione n.396 del 22 ottobre 2008, che tali prodotti non possono considerarsi né farmaci e né medicinali e di conseguenza non sono detraibili.

 

CONTRATTI DI OSPITALITÀ PER STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE

La Legge finanziaria 2007 ha introdotto all'articolo 15, comma 1, TUIR, la lettera i-sexies), in base alla quale gli studenti che, per motivi di studio, alloggiano lontano da casa (almeno 100 km. e comunque in una provincia diversa) possono portare in detrazione le spese sostenute per canoni di locazione, stipulati o rinnovati aisensi della Legge n. 431/1998.

Tale detrazione spetta nella misura del 19% per un limite massimo di spesa agevolabile pari ad € 2.633,00annui. Pertanto, la detrazione d'imposta effettiva ammonterà, al massimo, ad € 500,27 annui (2.633,00 x 19%).

L'articolo 1, comma 208, Legge finanziaria 2008, è intervenuto a modifica del suddetto articolo 15, comma 1, lett. i-sexies), TUIR, ampliando le tipologie di canone di locazione ammesse a beneficiare dell'agevolazione in esame.

In particolare, dal 1° gennaio 2008 (e, quindi, dalla dichiarazione dei redditi 2008, Mod.730/2009) possono fruire della detrazione non solo gli studenti titolari di contratti stipulati o rinnovati ai sensi della Legge n. 431/1998, ma anche gli studenti che hanno sostenuto spese per canoni relativi a contratti di ospitalità, nonché ad atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con:

  • enti per il diritto allo studio;
  • università;
  • enti senza scopo di lucro;
  • cooperative.

 

Di conseguenza, diversamente dagli anni precedenti, dove normalmente beneficiavano della detrazione gli studenti titolari di contratti di locazione stipulati con soggetti privati, da quest'anno anche gli studenti che hanno stipulato contratti con le suddette tipologie di enti, potranno fruire della suddetta agevolazione.

Si ricorda che la detrazione spetta anche se i canoni sono stati sostenuti nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.

 

 

REDDITI DI CAPITALE

In linea generale, gli utili e gli altri proventi equiparati percepiti nel 2008 qualora derivino da partecipazioni di natura qualificata, in società residenti in Italia o in paesi a fiscalità ordinaria concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente nella misura del 40%.

Tuttavia, nel caso in cui i suddetti proventi derivino da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (e quindi, normalmente, dal 2008), concorrono alla formazione della base imponibile nella misura del 49,72%.

Di conseguenza, ai fini della compilazione del Quadro D, Sezione I, rigo D1, Mod. 730/2009, sarà necessario verificare se i sopra citati utili ed altri proventi equiparati corrisposti nel 2008 derivino da:

  • utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, che devono essere indicati nel modello 730 nella misura del 40%; ovvero
  • utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che devono essere indicati nel modello 730 nella misura del 49,72%.

Si noti che nello schema di certificazione degli utili corrisposti nel 2008 (CUPE 2009), approvato con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 novembre 2008, sono previsti appositi campi nei quali i dividendi ed i proventi equiparati percepiti nel 2008 vengono indicati separatamente proprio in relazione

al fatto che gli stessi siano stati prodotti prima o successivamente al 31 dicembre 2007.

Diversamente dagli utili sopra citati, quelli derivanti da partecipazioni (qualificate o non qualificate che non sono negoziate in mercati regolamentati) in società residenti o domiciliate in paesi non individuati dal decreto del MEF di cui all'art. 168-bis, TUIR, c.d. "White list", concorrono interamente alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, tale decreto ad oggi non è ancora stato emanato; di conseguenza, in merito all'individuazione dei paesi a fiscalità privilegiata occorre ancora fare riferimento alla cosiddetta "Black list", di cui al D.M. 21 novembre 2001.

 

ALTRI ONERI DETRAIBILI

La Finanziaria 2008 ha introdotto le tipologie di oneri detraibili di seguito elencati, che trovano collocazione con differente codifica nella Sezione I del quadro E, righi (residuali) E19, E20, E21:

  • spese di autoaggiornamento e formazione docenti (codice 32);
  • abbonamento ai servizi di trasporto pubblico (codice 33);
  • riscatto di laurea dei familiari a carico (codice 34).

Si sottolinea invece, che per l'anno 2008 non è stata prorogata l'agevolazione fiscale relativa alle spese per l'acquisto di personal computer da parte dei docenti delle scuole pubbliche o di università statali.

 

  • SPESE DI AUTOAGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI (CODICE 32)

L'articolo 1, comma 207, Legge finanziaria 2008, ha introdotto, con riferimento al periodo d'imposta 2008, la possibilità per i docenti di scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, di portare in detrazione le spese relative ad autoaggiornamento e formazione.

Tale detrazione spetta nella misura del 19% per un limite massimo di spesa agevolabile pari ad € 500,00.

Ai fini della compilazione del Mod. 730/2009, tale onere trova collocazione nella Sezione I del quadro E, righi E19, E20 o E21, con codice "32".

 

  • ABBONAMENTO AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

L'articolo 1, comma 309, Legge finanziaria 2008, ha introdotto la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

Tale detrazione spetta nella misura del 19% per un limite massimo di spesa agevolabile pari ad € 250,00: la detrazione massima è quindi pari ad € 47,50. Inoltre, il beneficio spetta anche se la spesa è sostenuta per familiari a carico, sempre entro lo stesso limite.

Tuttavia, qualora tali spese siano state sostenute per più soggetti, l'importo massimo sul quale spetta la detrazione non può superare complessivamente il suddetto limite di € 250,00.

Inoltre, le spese da considerare sono quelle sostenute nel 2008 anche se si riferiscono ad abbonamenti che scadono nel 2009.

Ai fini della compilazione del Mod. 730/2009, tale onere trova collocazione nella Sezione I del quadro E, righi E19, E20 o E21, con codice "33".

Entrambe le agevolazioni fiscali appena enunciate, sono state prorogate dalla Legge Finanziaria 2009 anche per il periodo d'imposta 2009.

 

  • RISCATTO DI LAUREA DEI FAMILIARI A CARICO

A decorrere dal periodo d'imposta 2008, i soggetti che hanno versato contributi ai fini del riscatto degli anni di laurea di familiari fiscalmente a carico, possono fruire di una detrazione del 19% sull'ammontare dei contributi versati.

Fino allo scorso anno, infatti, tale possibilità era preclusa in quanto i contributi versati ai fini del riscatto di laurea erano unicamente deducibili dal reddito complessivo del soggetto interessato; solamente quest'ultimo, quindi, poteva fruire dell'agevolazione afronte dei versamenti effettuati.

Qualora gli oneri fossero stati versati dai soggetti cui il familiare risultava fiscalmente a carico, il beneficio fiscale andava perduto.

In sostanza, da quest'anno i contributi versati ai fini del riscatto degli anni di laurea sono:

  • deducibili, qualora siano stati versati direttamente dal soggetto interessato (rigo E22, Mod. 730/2009);
  • detraibili, qualora siano stati versati dai familiari di cui il soggetto interessato è a carico (rigo E19, E20 o E21, Mod. 730/2009).

Ai fini della compilazione del Mod. 730/2009, tale onere trova collocazione nella Sezione I del quadro E, righi E19, E20 o E21, con codice "34".

  ASILI NIDO

Anche per quest'anno è stata confermata la possibilità di poter portare in detrazione le spese sostenute per la frequenza degli asili nido. La Sezione è sempre Sezione I del quadro E, righi E19, E20 o E21 relativi agli "altri oneri", con codice 36.

 

CONTRIBUTI VERSATI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Relativamente ai contributi versati a fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, da quest'anno il limite massimo deducibile è stato innalzato da € 2.065,83 ad € 3.615,20.

La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone

fiscalmente a carico, per la sola parte da queste ultime non dedotta.

Ai fini della compilazione del Mod. 730/2009, tali oneri trovano collocazione nella Sezione II del quadro E, rigo E27 con codice "1".

 

  • CANONI DI LOCAZIONE

La Sezione VI, Quadro E del modello 730 è stata completamente rivisitata.

In particolare, tale sezione lo scorso anno presentava 4 righi, uno per ogni tipologia di detrazione - righi da E39 a E42 - mentre quest'anno si compone dei soli righi di seguito descritti:

  • rigo E41, nel quale il contribuente deve indicare a colonna 1 la particolare tipologia di detrazione relativa alle differenti fattispecie di contratti di locazione su alloggi adibiti ad abitazione principale:

􀂾 contratto ai sensi della legge n. 431/98 - principalmente a canone libero - (codice 1);

􀂾 contratto convenzionale (codice 2);

􀂾 contratto stipulato da giovani tra 20 e 30 anni (codice 3);

  • rigo E42, da compilare per i contratti d'affitto stipulati da lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza per motivi di lavoro.

 

QUADRO F "BONUS FISCALI"

La novità più rilevante relativa al quadro F, Mod. 730/2009, consiste nella nuova Sezione VIII, denominata "Altri dati".

Per mezzo di tale sezione, composta dai nuovi righi F11 ed F12, il contribuente ha la possibilità di:

  • indicare gli importi relativi a talune tipologie di detrazione che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda e che per il 2008 sono stati rimborsati al contribuente dal sostituto d'imposta (rigo F11);
  • restituire l'importo relativo al c.d. "Bonus Fiscale" (€ 150,00 per il dichiarante o per familiari a carico) di cui all'art. 44, D.L. n. 159/2007, indebitamente percepito per il periodo d'imposta 2007 (rigo F12).

 

Per quanto riguarda il primo punto, al rigo F11, colonna 1, deve essere indicato l'importo relativo all'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda ed è stato rimborsato dal sostituto d'imposta nel corso del 2008. Tale somma è indicata al punto 32 del modello CUD 2009.

Parimenti, al rigo F11, colonna 2, deve essere indicato l'importo relativo alla detrazione per canoni di locazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda ed è stato rimborsato dal sostituto d'imposta nel corso del 2008. Tale somma è indicata al punto 37 del modello CUD 2009.

 

QUADRO I - ICI

Il quadro I - ICI del Mod. 730/2009, non ha subito variazioni sostanziali rispetto al modello relativo allo scorso anno.

Tuttavia, è utile sottolineare che in seguito all'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, tale quadro (al quale già in passato i contribuenti raramente hanno fatto ricorso) verosimilmente risulterà sempre meno utilizzato.

 

CINQUE PER MILLE AL COMUNE DI RESIDENZA

Come noto, i contribuenti possono scegliere di destinare il proprio 5 per mille dell'IRPEF a sostegno di:

  • volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché associazioni di promozione sociale e fondazioni riconosciute;
  • ricerca scientifica ed università;
  • ricerca sanitaria;
  • associazioni sportive dilettantistiche ed altre associazioni riconosciute dal CONI.

Si ricorda che gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del 5 per mille dell'IRPEF sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La scelta va espressa, come di consueto, mediante il Mod. 730-1, apponendo la propria firma esclusivamente nel riquadro corrispondente alla finalità alla quale si intende destinare la quota del cinque per mille dell'IRPEF.

Il contribuente, inoltre, ha la facoltà di indicare anche il codice fiscale dell'ente cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille (sempre che tale ente risulti tra quelli compresi nell'elenco predisposto dall'Agenzia delle Entrate).

Da quest'anno, i contribuenti possono scegliere di destinare il proprio 5 per mille dell'IRPEF anche al sostegno delle attività sociali svolte dal proprio Comune di residenza.

Di conseguenza, nel Mod. 730-1/2009 è stato inserito un nuovo riquadro con il quale è possibile esprimere la volontà di destinare il cinque per mille alle suddette attività. A tal fine, il contribuente dovrà apporre la propria firma solamente in detto riquadro.

A differenza degli altri riquadri, quello riservato alle attività sociali svolte dal Comune di residenza non permette di indicare alcun altro dato del beneficiario cui si intende destinare la quota del cinque per mille dell'IRPEF. Tale soggetto, infatti, non può che essere il Comune di residenza del contribuente.